LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non puo' essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioe' le bolle alterate; Sentito il rappresentante dell'ufficio; O S S E R V A La questione, sollevata dalla difesa, di incostituzionalita' dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, con riferimento all'art. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e' manifestamente rilevante e viene pertanto accolta da questa commissione; detta fondatezza emerge dalla considerazione che la "bolla alterata" viene sequestrata dall'autorita' giudiziaria penale e, quale "corpo del reato", non puo' essere messa a disposizione della commissione tributaria per il suo giudizio. E' pur vero che l'ufficio o la parte potrebbero produrre una copia della bolla, ma la cosa non e' sufficiente per un obiettivo giudizio, giacche', come ampiamente dimostrato da tutte le perizie grafiche espletate, occorre la presenza dell'orginale, che solo puo' garantire il riconoscimento di segni alterati. Ne consegue che il giudice tributario, non potendo esaminare l'originale ne' disporre consulenza tecnica fino al passaggio in giudicato della decisione penale, si trova nella piu' assoluta difficolta' di decidere tutti i ricorsi che traggono fondamento da accertamenti effettuati a seguito dell'alterazione delle bolle. E' palese, pertanto, il contrasto tra dette situazioni di giustizia tributaria e tutte le altre che possono essere decise anche sulla base di copie autentiche. Atteso questo contrasto tra le diverse fattispecie tributarie, emerge evidente, a parere di questa commissione, il contrasto tra l'art. 12 soprarichiamato e l'art. 3 e l'art. 24, secondo comma, della Carta costituzionale. Poiche' nel caso di specie la commissione non puo' decidere senza la risoluzione del conflitto, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale ed i procedimenti sospesi.